Domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado – Cass. n. 18526/2020
Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Ammissibilità - Presupposti - Necessità di appello incidentale - Esclusione. Impugnazioni civili - appello - domande - risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata - In genere.
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, eccezionalmente consentita dall'art. 345 c.p.c., presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado; essa non costituisce, però, materia d'appello incidentale, soggetta alle forme ed ai termini di questo. Di conseguenza, la nuova pretesa, ove non rispetti tali requisiti, costituisce inammissibile domanda nuova, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020 (Rv. 659035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_345