Riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello indicata dalla S.C. come giudice del rinvio – Cass. n. 20345/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello indicata dalla S.C. come giudice del rinvio - Vizio di competenza funzionale - Esclusione - Fondamento - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di uno dei magistrati che aveva pronunciato la decisione cassata - Nullità - Configurabilità - Onere della prova di tale nullità - Individuazione della parte gravata.
La riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello individuata dalla S.C. quale giudice del rinvio non viola il disposto dell'art. 383 c.p.c., anche se la stessa sezione distaccata aveva emesso la decisione poi cassata, non sussistendo un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare la ripartizione interna degli affari tra sezioni (come nel caso del rapporto fra sede distaccata e principale di una corte di appello) o le persone fisiche dei magistrati, purché nessuno dei componenti del nuovo collegio giudicante abbia partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato; tuttavia la prova del difetto di alterità, da cui deriva la nullità della sentenza pronunciata, grava sul ricorrente che la impugni per cassazione all'esito del giudizio di rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20345 del 28/09/2020 (Rv. 659252 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_394