Impugnazioni civili - appello - domande - ampliamento e riduzione - Pegno di cose fungibili - Natura regolare o irregolare - Appello - Domanda di diversa qualificazione del pegno - Questione nuova - Inammissibilità.
La parte che nel primo grado del giudizio abbia qualificato il pegno di cose fungibili come irregolare, pertanto con facoltà per il creditore pignoratizio di disporre del bene oggetto della garanzia, in grado d'appello non può fondare la propria domanda sull'opposta qualificazione quale pegno regolare, attraverso la quale introdurrebbe in sede di gravame una nuova "causa petendi" o una nuova eccezione, entrambe precluse dall'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22096 del 13/10/2020 (Rv. 659420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2784
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22096
2020