impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità.
In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020 (Rv. 659416 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346
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