Esposizione sommaria dei fatti - Ricorso per cassazione - Cass. n. 24432/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Ricorso per cassazione - Contenuto - Esposizione dei fatti di causa indicata separatamente dall'esposizione dei motivi - Necessità - Rispondenza nelle regole del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense - Fondamento.
Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020 (Rv. 659427 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
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2020