Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova -Cass. n. 24395/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Ragioni.
In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_348_3