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Revoca dell'amministratore di condominio - Cass. n. 25682/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – decreti - Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Statuizione sulle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull’istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e 64 disp. att. c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25682 del 13/11/2020 (Rv. 659707 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091

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