Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Cass. n. 25840/2020
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità - Fattispecie.
In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Principio ribadito dalla S.C. che ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che gli originari opponenti nel costituirsi in appello, lungi dall'aver esposto compiutamente le ragioni dell'opposizione non decise al tribunale, non ne avevano fatto neppure sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020 (Rv. 659852 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_615