Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Cass. n. 24639/2020
Impugnazioni civili - cause scindibili e inscindibili - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni.
Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020 (Rv. 659916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_331