Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 25285/2020
Impugnazioni civili – tardive - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Sufficienza - Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Ragioni.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020 (Rv. 659582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334