Condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 - Cass. n. 25155/2020
Impugnazioni civili - appello - improcedibilita' - Condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Obbligatorietà della mediazione in appello - Esclusione – Fondamento - procedimento civile - In genere.
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1- bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art 5, comma 2.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020 (Rv. 659412 - 01)