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Procedura Docfa – Cass. n. 27810/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Procedura Docfa - Stima dell'immobile destinato a parcheggio - Tariffa comunale - Fatto notorio - Esclusione - Dovere di allegazione della parte - Conseguenze in sede di legittimità.

In tema di procedura Docfa, non costituiscono fatto notorio, ai fini della valutazione di un immobile adibito a parcheggio, le tariffe comunali vigenti nello stesso, essendo il fatto notorio caratterizzato dall'essere conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. Esso peraltro svincola dall'onere della prova, ma non anche dall'onere della sua allegazione, sicché il contribuente, che lamenti in sede di legittimità la sua mancata valutazione da parte del giudice del merito, è tenuto, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., a indicare il come e il quando dell'avvenuta sua deduzione in giudizio e la sua decisività.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27810 del 04/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_366_1

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cassazione

27810

2020