Preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile – Cass. n. 27703/2020
Impugnazioni civili - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto e forma del ricorso - Indicazione dei motivi d'appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità - Necessità - Fondamento.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l’atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020 (Rv. 659884 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_366_1