Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica – Cass. n. 27702/2020
Impugnazioni civili -vizi di motivazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica - Censure apodittiche d'erroneità o inadeguatezza del percorso logico argomentativo - Sufficienza - Esclusione - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Indicazione specifica degli elementi forniti dalla consulenza tecnica e disattesi dal giudice - Necessità - Mancanza - Conseguenze- Inammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamele suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116