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Utilità giuridica della impugnazione – Cass. n. 28307/2020

Impugnazioni civili - interesse al ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Nozione - Utilità giuridica della impugnazione - Fattispecie in tema di accertamento della posizione di possessore, anziché di mero detentore dell'immobile.

Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C., cassando la pronuncia gravata, ha ritenuto sussistente in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado che, con statuizione suscettibile di passare in giudicato, gli aveva riconosciuto la posizione di mero detentore dell'immobile controverso, anziché di possessore).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28307 del 11/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_323

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28307

2020