Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese – Cass. n. 28607/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies c.p.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile - Esperibilità - Estensione all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di procedimento cautelare o equiparato (nella specie, possessorio), avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, comma 3, c.p.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma 1, della legge n. 69 del 2009), sicché la condanna alle spese, anche se emessa all'esito del reclamo, è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., avendo tale norma una valenza generale, volta, com'è, a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28607 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_669_7, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_669_15