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Giudizio di cassazione – Cass. n. 28174/2020

Impugnazioni civili -  memorie di parte - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Giudizio di cassazione - Memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Trasmissione alla cancelleria a mezzo PEC proveniente daN'indirizzo indicato dal difensore - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Contiguità cronologica tra spedizione e consegna - Differenze dal deposito a mezzo posta.

Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. consegnata tempestivamente alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione, in quanto, a differenza del deposito a mezzo posta, la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del Collegio e delle parti, e tenuto conto sia dell'equiparazione della PEC alla raccomandata, ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), sia dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28174 del 10/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11

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