Impugnazioni civili - ammissibilità' del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Giudizio di cassazione - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Rinuncia tardiva - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28182 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_390, Cod_Proc_Civ_art_380_3
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28182
2020