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Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione – Cass. n. 1469/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del processo - Esclusione - Proroga del termine per riassumere - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, comma 3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova invece applicazione il meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., presupponendo tale norma una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata dalla notifica dell'atto introduttivo, e non apparendo conforme al principio della ragionevole durata del processo un arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1469 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_392

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cassazione

1469

2021