Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Affermata inesistenza di un documento nel fascicolo di causa - Effetti inserimento - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.
L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (nella specie fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395