Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione – Cass. n. 459/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Omessa considerazione di fatti secondari - Vizio di motivazione ai ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia In genere.
In tema di giudizio di cassazione, integra violazione deii'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre è suscettibile di determinare vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la pretermissione da parte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 459 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_112