Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale o sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_390