Fallimento di una delle parti – Cass. n. 3630/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Legittimazione a stare in giudizio in luogo fallito - Esclusione.
Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300 , Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_360_1