Dichiarazione di inammissibilità dell’appello – Cass- n. 3642/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Trattazione della causa - Necessità- Invito a precisare le conclusioni- Irrilevanza.
L'inosservanza della previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., e che integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non può desumersi unicamente dal fatto che il collegio abbia invitato le parti a concludere, in quanto la precisazione delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione e dunque prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3642 del 12/02/2021 (Rv. 660493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_350