Notificazione del controricorso – Cass. n. 3685/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - Notificazione del controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione di tale indicazione ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - al procuratore - In genere.
La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021 (Rv. 660318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_366_1