Sentenza impugnata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC – Cass. 2445/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC - Attestazione di conformità - Difensore del precedente grado del giudizio - Ammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2 n. 2,c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2445 del 03/02/2021 (Rv. 660491 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369