Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva -Ricorso per cassazione proposto da società ricorrente diversa da quella che la rappresentava nel giudizio di merito - Intervenuta incorporazione della rappresentante nella ricorrente - Ammissibilità - Produzione dell'atto di fusione - Necessità - Esclusione. Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad processum In genere.
Non è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da società titolare dei diritti di cui si controverte, legittimata a stare ed a resistere in giudizio anche in sede di legittimità, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuta incorporazione della società che l'aveva rappresentata nel giudizio di merito, della quale, di conseguenza, non è necessaria la prova mediante produzione documentale dell'atto di fusione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2496 del 03/02/2021 (Rv. 660546 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501, Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372