Impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Dovere del giudice d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - nullita'.
In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv. 661188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354