Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata – Cass. n. 11115/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Cassazione con rinvio - Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Prova del pagamento in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato valenza probatoria alla busta paga non quietanzata, senza tenere in conto che la controparte non aveva negato il pagamento, ma solo contestato l'importo chiesto in restituzione, perché al lordo e non al netto delle ritenute fiscali).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11115 del 27/04/2021 (Rv. 661104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_167