Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite - Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione. Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore.
La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021 (Rv. 661132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354