Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia – Cass. n. 11724/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - parziale - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - Conseguenze.
In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l’atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l’atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell’eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2909