Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili – Cass. n. 11804/2021
Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili - Oggetto - Prova introdotta irritualmente in primo grado - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la debenza del danno da lucro cessante in ragione dell'irritualità del deposito del documento comprovante l'iscrizione all'albo dei mediatori, allegato dalla parte attrice soltanto con la conclusionale, sebbene la mancata allegazione fosse stata eccepita dalla parte convenuta sin dalla costituzione in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021 (Rv. 661323 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_183_1