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Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione – Cass. n. 15706/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore - Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - Carenza - Insanabilità - Fattispecie.

 

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_083

 

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cassazione

15706

2021