Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Magistrato - Natura disciplinare - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Il decreto del Ministro della Giustizia emesso ex art. 127 del d. P.R. n. 3 del 1957, con il quale si decreta la decadenza dall'impiego di un magistrato per essere rimasto assente dall'ufficio per un periodo superiore a quindici giorni senza giustificato motivo, non ha natura disciplinare e, dunque, non può essere impugnato dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, quale giudice dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, bensì dinanzi alla giurisdizione amministrativa.
Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15762 del 07/06/2021 (Rv. 661463 - 01)
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cassazione
15762
2021