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Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione – Cass. n. 23313/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Rito camerale - Ordine di integrazione del contraddittorio - Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione - Necessità - Concessione di un ulteriore termine - Irrilevanza - Limiti.

 

Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, ove sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della notifica, non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23313 del 23/08/2021 (Rv. 662310 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_739

 

Corte

Cassazione

23313

2021