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Stato di detenzione della parte – Cass. n. 23279/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Decadenza dall'impugnazione - Stato di detenzione della parte - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

 

Lo stato di detenzione non costituisce un impedimento di carattere assoluto che renda impossibile la proposizione dell'impugnazione e, pertanto, non giustifica la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.c., poiché non interrompe ogni contatto con l'esterno, né impedisce all'interessato di esercitare, per il tramite del suo difensore, le facoltà processuali che gli spettano, prevedendo, anzi, l'art. 18, comma 1, l. n. 354 del 1975 il diritto del detenuto di avere colloqui e d'intrattenere corrispondenza, anche al fine di compiere atti giuridici.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23279 del 20/08/2021 (Rv. 662309 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153 com. 2

 

Corte

Cassazione

23279

2021