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Contrasto genitoriale – Cass. n. 21553/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere - Famiglia - potestà dei genitori famiglia - Figli - Contrasto genitoriale - Ricorso ex art. 709 ter c.p.c. - Decisione giudiziale - Impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento.

 

I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_709 ter, Cod_Proc_Civ_art_739

 

Corte

Cassazione

21553

2021