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Tardivo deposito di documenti in primo grado – Cass. n. 21526/2021

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Tardivo deposito di documenti in primo grado - Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Conseguenze - Rilevabilità nel successivo grado di giudizio - Esclusione - Fattispecie.

 

La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente - non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso della parte che - nell'inerzia dell'avversario - lamentava l'indebito rilievo d'ufficio, da parte del giudice d'appello, della tardiva produzione di documenti decisivi per il giudizio, erroneamente ritenuti "inutilizzabili").

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21529 del 27/07/2021 (Rv. 662196 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_157

 

Corte

Cassazione

21529

2021