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Impugnazione del provvedimento questorile del rinnovo del permesso di soggiorno – Cass. n. 21413/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Giudizio di impugnazione del provvedimento questorile di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari - Ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo, ex artt.702 bis e 291 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Previsioni di cui all'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Applicabilità - Esclusione

 

Nel giudizio di impugnazione del provvedimento del questore di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo, atteso che il provvedimento, là dove venga adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio,non trovando applicazione alla fattispecie le previsioni di cui all'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21413 del 26/07/2021 (Rv. 662341 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702 bis, Cod_Proc_Civ_art_291

 

Corte

Cassazione

21413

2021