Mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso – Cass. n. 19622/2021
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Decisioni della Corte di cassazione - Temine semestrale introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016 - Applicabilità ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016 - Mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19622 del 09/07/2021 (Rv. 661916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327 com. 2, Cod_Proc_Civ_art_391 bis com. 1