Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – Cass. n. 19989/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Critica alla consulenza tecnica - Lacune o errori di valutazione - Deduzione in sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366