Valutazione delle prove raccolte – Cass. n. 20553/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Valutazione delle prove raccolte - Vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - "Convincimento" del giudice circa la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova - Censurabilità - Esclusione.
La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento” che il giudice si é formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360