Declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere – Cass. n. 20697/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere - Raddoppio del contributo unificato - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Prognosi in ordine all'integrale conferma della sentenza impugnata - Irrilevanza.
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021 (Rv. 662193 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360