Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a mezzo posta - Notifica del ricorso per cassazione - Perfezionamento - Prova - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Mancata allegazione all'originale dell'atto - Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione.
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021 (Rv. 661937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_291
Corte
Cassazione
20778
2021