Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale – Cass. n. 21153/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Sanzioni amministrative - termini - decadenza dall'impugnazione - Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale - Instaurazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - Disciplina applicabile - Rito del lavoro - Conseguenze - Appello proposto con citazione - Deposito tempestivo in cancelleria - Necessità - Omissione - Inammissibilità.
Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021 (Rv. 661952 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_433