Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del relativo provvedimento di ammissione - Improcedibilità del ricorso.
La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, viepiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21905 del 30/07/2021 (Rv. 661945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369
Corte
Cassazione
21905
2021