Domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata – Cass. n. 22359/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione - Domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del rinvio - Necessità - Ragioni - Domanda proposta davanti al giudice competente in via ordinaria - Eccezione di incompetenza funzionale - Termine.
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa; nondimeno, ove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d'incompetenza funzionale deve essere formulata non oltre la prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_038