Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Rilevazione di fatto secondario da esaminare - Omissione - "Error in procedendo" - Vizio di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Deduzione, modalità e specificità del fatto omesso.
Quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto - ancorché secondario, ma in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne ha rilevato l'esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione (nella specie già riproposta con l'appello) è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021 (Rv. 662405 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_112
Corte
Cassazione
25359
2021