Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Cass. n. 28565/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Controricorrente - Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito - Mancata deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vincitore e contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito meramente accertativa del vizio della notifica).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101