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Sospensione dei termini per impugnare – Cass. n. 30397/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Processo tributario - Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini per impugnare - Definizione agevolata - Sospensione ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 - Cumulo - Esclusione - Successione nel tempo - Sussistenza - Conseguenze

 

In tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove per effetto della sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020, esso resta prorogato in conseguenza della successione nel tempo degli effetti di tali sospensioni legali.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021 (Rv. 662822 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327

 

Corte

Cassazione

30397

2021